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>> STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE


Art. 1 - E' costituita una associazione denominata: "CORITAS - ONLUS per la Tutela e l'Assistenza dei Consumatori di Riguardo".
CORITAS è una libera organizzazione, non lucrativa, di utilità sociale, apartitica, apolitica, democratica, con durata illimitata nel tempo.
CORITAS farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
L'Associazione potrà aderire e dare la sua collaborazione ad altri enti e associazioni, sia pubblici che privati, per lo svolgimento di attività compatibili allo scopo sociale.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Roma, P.le Ammiraglio Bergamini 10; su internet all'url www.comitas.it. Al fine di raggiungere gli scopi sociali, potranno essere istituite sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Art. 3 - L'Associazione, senza finalità di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale ed è rivolta a tutte le persone che, per un qualsiasi motivo, sono più deboli e fragili nell'esercizio dei loro diritti consumeristici, parte di rilievo dei diritti umani, e che hanno bisogno di specifica attenzione e sostegni più intensi per garantire che la loro partecipazione nella società sia piena ed efficace, su una base di pari opportunità e dignità con gli altri, senza ignoranza, discriminazioni e prevaricazioni.
Sono Consumatori di Riguardo le persone con disabilità, gli anziani, i malati cronici, i depressi, gli emarginati per razza-religione-ideologia ed altri assimilabili.
La missione dell'Associazione, oltre a quella atta ad influenzare la normativa che preveda naturalmente l'attenzione per le persone suddette in ogni strategia di sviluppo sostenibile, è quella di sviluppare interventi per migliorare la tutela dei Consumatori più vulnerabili e indifesi, che meritano quindi maggior riguardo, non solo specializzando i monitoraggi e gli interventi, ma soprattutto diffondendo una vera e propria nuova cultura che riconosca come "l'attenzione positiva per le diversità e le debolezze" apporti reale valore a tutta l'umanità, opponendosi all'odierna deriva esibizionista della società performante (dall'abbattimento delle barriere architettoniche al superamento delle barriere culturali).
CORITAS ha come obiettivo:
- la tutela del pieno godimento dei diritti dei Consumatori di Riguardo e della loro totale partecipazione nella società, riconoscendo l'importanza della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte;
- la prevenzione delle intolleranze e delle controversie;
- il coinvolgimento dei propri aderenti nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, soprattutto in quelli che li riguardano direttamente;
- tutelare le innumerevoli ingiustizie e soprusi, latenti ed occulti, dando concrete risposte alle incalcolabili rinunce e abbandoni nel perseguimento delle proprie ragioni nei riguardi del mercato;
- la conquista capillare "dell'accomodamento ragionevole", inteso come l'insieme degli interventi per consentire la migliore ragionevole usabilità ed accessibilità;
- il conseguimento della "progettazione universale" per prevenire impedimenti difficilmente eliminabili in fase gestionale elaborando standard e linee guida, soprattutto per l'accoglienza e la cura;
- la formazione di professionisti e personale specializzato in materia, così da fornire la massima concreta efficacia all'azione associativa.
CORITAS, per il raggiungimento degli scopi sociali, intende promuovere varie attività, in particolare:
° attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri anche con le varie categorie di rappresentanza; iniziative di comunicazione mirate all'accrescimento della consapevolezza e a combattere gli stereotipi pregiudizievoli nei confronti dell'immagine degli associati, migliorando la percezione dello status;
° attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di perfezionamento, organizzazione di gruppi di studio e ricerca;
° attività editoriale: pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, di seminari, nonchè degli studi e delle ricerche compiute e di libri;
° attività di servizi: attraverso convenzioni con soggetti terzi per garantire le migliori condizioni possibili a favore degli associati;
° definizione degli standard che qualificano le Aziende come sensibili alla soddisfazione dei Consumatori di Riguardo;
° attività legale: rilevamenti e contrasto delle inadempienze subite.
Per le attività che richiedono per legge l'opera e/o le prestazioni di professionisti regolarmente iscritti in appositi albi, l'Associazione dovrà obbligatoriamente servirsi dell'opera di detti professionisti.
L'Associazione potrà svolgere, inoltre, tutte le attività direttamente connesse, ovvero accessorie o integrative a quelle principali su indicate, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 04.12.1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi dello Stato. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.
L'Associazione viene costituita sotto il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonchè di fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o previste dalla Legge.

Art. 4 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- contributi e sponsorizzazioni;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- quote associative;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Il primo cespite è costituito dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie.

Art. 5 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio corredato dal rendiconto economico e finanziario e dalla relazione del Presidente indicante l'attività svolta nell'anno precedente e quella prevista per l'anno in corso.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, per la loro attività di lavoro o di studio, sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione condividendone lo spirito e gli ideali.
I Soci si dividono in:
- Soci Fondatori,
- Soci Ordinari,
- Soci Onorari.
= I Soci Fondatori sono: coloro che, con la loro opera e/o il loro sostegno ideale ed economico, hanno contribuito in maniera rilevante alla costituzione dell'Associazione e che sono intervenuti alla firma dell'atto costitutivo. Essi sono elettori ed eleggibili per tutte le cariche sociali, partecipano alla vita dell'Associazione ed insieme agli altri soci compongono l'Assemblea.
= I soci ordinari sono: soggetti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, professionisti ed aziende, soprattutto piccole del commercio e dell'artigianato, anche in forma associata, che gestiscono attività economiche in genere; i soci concorrono alla elaborazione progettuale del programma, nonchè al mantenimento dell'Associazione attraverso la corresponsione annuale di una quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo.
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio, dal Consiglio direttivo.
E' ammessa anche l'iscrizione temporanea.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Presidente.
= I soci onorari sono: persone fisiche o giuridiche, istituzioni in genere che abbiano contribuito in maniera determinante, con il loro sostegno ideale e/o economico, alla affermazione dell'Associazione.
Le quote o i contributi associativi possono essere pagati anche mediante fornitura di beni, servizi, attività e merci e non sono trasmissibili.
La suddivisione dei soci nelle categorie sopra individuate non costituisce deroga a quanto disciplinato alla lettera h) dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4.12.1997, n. 460 in ordine alla disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Il suddetto art. 10 del Decreto Legislativo 4.12.1997, n. 460 si ha qui per integralmente riportato.

Art. 7 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo o dal Presidente. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni con memoria scritta rivolta al Presidente.
Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
La qualità di socio potrà venir meno in seguito a:
a) rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
b) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero quando il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente.
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 8 - Gli organi dell'Associazione sono:
° l'Assemblea dei soci;
° il Consiglio direttivo;
° il Presidente;
° il Segretario generale;
° il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea; è valida la convocazione per posta elettronica ove l'indirizzo venga rilasciato alla segreteria.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

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L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il rendiconto economico finanziario;
- approva eventualmente il regolamento interno.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
Per ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo è composto da un numero compreso tra tre e nove membri, eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni al primo mandato; per i mandati successivi la durata è stabilita in 3 anni.
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

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Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo che si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato da:
° il presidente, che svolge anche le funzioni di collegio di probiviri;
° da almeno tre dei componenti, su richiesta motivata;
° richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- nominare il Presidente conferendogli le deleghe con l'autorizzazione a nominare uno o più collaboratori, compreso il Segretario Generale.
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il rendiconto economico finanziario, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Art. 11 - Il Presidente dura in carica 5 anni al primo mandato; per i mandati successivi la durata è stabilita in 3 anni; il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Può inoltre conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Ove il Presidente, ai sensi del comma precedente, deleghi ad un socio una parte non marginale dei suoi poteri si configura il ruolo di Segretario generale che dura in carica come designato dal Presidente e, comunque, non oltre la scadenza del mandato del Presidente stesso.

Art. 11 bis - Il Collegio dei Probiviri esercita il controllo sull'attività sociale.
E' nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da tre membri.
Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 12 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.21 C.C. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che, comunque, dovrà in ogni caso essere devoluto ad opere di pubblico interesse o a beneficenza o ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito Legge 23.12.1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento degli incarichi ricevuti, regolarmente documentate e regolarmente autorizzate dal Presidente.

Art. 14 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e l'associazione, o i suoi organi, in dipendenza della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, e' deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
L'arbitro e' nominato dal presidente della Camera di commercio ove l'associazione ha la sua sede legale.
Per qualunque controversia sorga in dipendenza della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, e' competente il foro del luogo ove l'associazione ha la propria sede legale.

Art. 15 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.